Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

        1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

            a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            b) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

            c) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

            d) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

            e) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

            f) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

            g) alle attività di formazione decentrata;

            h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

            i) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

            l) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

            m) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

            n) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

 

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            o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

            p) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

        2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
        3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

        2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
        3. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

            a) il comitato direttivo;

            b) il presidente;

            c) il segretario generale».

        4. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
        2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

        5. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati ordinari che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre

 

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anni, quattro scelti dal Consiglio universitario nazionale fra professori universitari e quattro scelti dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;

            c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

        6. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».

        7. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
        2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

        8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».
        9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

            a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale;

            b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

 

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            c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

            d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

            e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

            f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

            g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

        10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis
IL SEGRETARIO GENERALE

        Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:

            a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

            b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

            c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

            d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

            e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

        Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
        2. Il segretario generale dura in carica cinque anni.
        3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

 

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        11. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo».
        12. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo».
        13. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

        «Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

        14. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

            b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

            c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)